Può capitare di avere il desiderio o la necessità di disdire il contratto siglato con una televisione a pagamento, una operazione che, some saprà chi ha provato a portarla a termine, è estremamente complessa. Se aprire una utenza lo si può fare con un semplice click, chiuderla si rivela difficile.
Tra le aziende più colpite dai recessi c’è Sky, dopo la cessione del 30% delle gare di Serie A a Dazn. Vediamo allora come effettuare una disdetta Sky, o di altra tv a pagamento, partendo dalla normativa esistente per evitare di trovarsi di fronte a un muro di gomma.

 

Cosa dice la legge

A cercare di risolvere i numerosi problemi collegati alla disdetta dalla pay tv è stata in particolare l’Agcom, approvando le nuove “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione” al fine di garantire maggiore protezione e minori spese ai consumatori.
Una decisione che ha fatto seguito all’approvazione della legge sulla Concorrenza approvata quattordici mesi prima. La prima corposa novità riguarda le spese di recesso, che ora non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente.
Altra novità è rappresentata dal fatto che chi sceglie la disdetta anticipata non dovrà più pagare le rate residue, come era richiesto da alcuni gestori prima dell’approvazione delle linee guida.
Inoltre, coloro che recedono anticipatamente dal contratto hanno la facoltà di scegliere se continuare a pagare le rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale (modem, cellulare, attivazione, intervento iniziale del tecnico) oppure liquidarle in una unica soluzione.

 

Il rimborso degli sconti erogati

Altro aspetto preso in esame dalle linee guida è quello relativo alla restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali. All’atto di sottoscrizione del contratto, infatti, l’operatore propone al cliente sconti ove esso resti abbonato per non meno di 24 mesi.
Prima dell’approvazione delle linee guida Agcom i consumatori, nel caso di disdetta anticipata, si ritrovavano costretti a pagare centinaia di euro sotto forma di restituzione degli sconti accordati. La cifra invece deve essere equa e proporzionata al valore del contratto, ovvero con una riduzione proporzionale ai mesi rimanenti di contratto.
Infine va ricordata un’altra modifica non da poco, quella relativa al ritocco delle tariffe. Una pratica portata avanti tramite semplici sms dei gestori alla clientela, con cui si avvertivano gli utenti dei rincari 30 giorni prima che avessero luogo. In questo caso, l’Agcom ha stabilito che il recesso può avere luogo senza comportare alcun pagamento.

 

Un pensiero su “DISDIRE UNA TV A PAGAMENTO: GUIDA PER L’UTENTE”
  1. Questo dice la legge. Però poi nella pratica le cose stanno diversamente.
    L’ultima moda di queste compagnie (televisive ma anche telefoniche) è quella di ignorare le disdette e continuare a fatturare come se niente fosse. Poi sarai tu a doverti sbattere per riavere indietro il maltolto e probabilmente ti costerebbe talmente tanto che conviene lasciar perdere.
    Quindi contestualmente alla disdetta è fondamentale bloccare i pagamenti. Se si paga con RID non c’è problema, basta revocarlo ma se si paga con carta di credito l’unico modo è bloccare tutta la carta. Per ovviare a ciò, prima di dare disdetta bisogna cambiare il metodo di pagamento da carta a RID. A quel punto, nonostante uno abbia in mano la ricevuta della disdetta, cominciano a martellarti perchè secondo loro sei moroso. Questo significa messaggi, telefonate soprattutto all’ora di cena, lettere minatorie (ma mai raccomandate) da improbabili studi legali ecc.
    Tutto ovviamente con lo scopo di esasperarti e riuscire a estorcerti denaro per disperazione, pur non avendo niente in mano.
    Basta resistere e dopo un po’ smettono.
    Lo dico per esperienza personale.
    Due volte me l’hanno fatto.
    Fastweb per non fare nomi.

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